giovedì 22 ottobre 2015

IL REATO DI “STALKING”: INDAGINE STATISTICA ED APPLICAZIONE DELLA NORMA.

La fattispecie di “atti persecutori” è stata introdotta nel nostro sistema penale solo in tempi relativamente recenti, ad opera dell’art. 7 D.L. 23 febbraio 2009, n. 11  che ha introdotto all’interno del libro secondo, titolo dodicesimo rubricato “Dei delitti contro la persona”, l’art. 612 bis, che punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni il fatto di chi “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Nel linguaggio comune, ma anche in quello degli addetti ai lavori, il delitto viene più spesso  chiamato “stalking”, termine che deriva dal verbo inglese to stalk, che appartiene al linguaggio tecnico della caccia e che letteralmente significa “fare la posta”, “avvicinarsi di soppiatto alla preda”. Nel linguaggio comune, esso è usato nel senso di “perseguitare”, “seguire”, “pedinare”, “braccare”, “molestare”, “disturbare”, “assillare”, “ricercare” o “fare qualcosa di nascosto”. In Italia il comportamento che integra la fattispecie ha assunto i caratteri della molestia e persecuzione. Generalmente, in linee di massima, si configura il reato di stalking ogni qual volta l’autore ricerchi in maniera persistente e ostinata di contattare la vittima, la quale invece reputi tali contatti come indesiderati, e tale ricerca  si esplica in una serie di  condotte intrusive, moleste, minacciose o violente, tali da suscitare nella vittima disagio, fastidio, angoscia, paura e preoccupazione. L’attività persecutoria si caratterizza per la reiterazione dei comportamenti intrusivi e assillanti, e per essere tali comportamenti indesiderati; dunque la relazione instauratasi è sostanzialmente unilaterale, voluta dal solo molestatore.

Attualmente, purtroppo, i reati di stalking sono sempre più frequenti e, da quanto appreso dalla quotidiana cronaca nera, spesso sfociano nella commissione di reati più gravi, quali l’omicidio della vittima. Visto il tragico epilogo con cui si conclude la vicenda, si dubita sulla efficacia degli strumenti giuridici forniti che dovrebbero impedire o scoraggiare lo stalker nel commettere ulteriori e più gravi reati. Stando ai dati forniti dalla Direzione Generale di Statistica pubblicata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2014, “il 91,1% dei delitti di atti persecutori è commesso da maschi”, “in poco meno di un quinto dei casi analizzati la nazionalità dei soggetti coinvolti è straniera”, e “quasi un terzo degli autori è disoccupato o con lavoro saltuario”. Tale studio ha preso in esame la documentazione relativa ai procedimenti definiti presso i tribunali italiani negli anni 2011-2012, interessando 14 sedi di tribunale maggiormente rappresentative della realtà nazionale per dimensione e luogo. Dalla lettura delle sentenze risulta che per il 50,6% del campione il movente è quello del dichiarato tentativo di “ricomporre il rapporto”. Seguono la gelosia e l’ossessione. Nella maggior parte dei casi (73,9%) autore e vittima hanno avuto nel corso della loro vita una relazione sentimentale, solo 5 volte su 100 non hanno avuto alcun rapporto pregresso.

Veniamo ora all’identificazione del reato secondo il codice penale. Secondo l’art. 612-bis c.p. integra gli estremi del reato di atti persecutori la reiterazione della condotta criminosa, rappresentata da minacce e/o molestie. Secondo l’ormai consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, per minaccia si intende la prospettazione di un male futuro e prossimo; per molestia, ogni attività che alteri dolorosamente o fastidiosamente l’equilibrio psico-fisico normale di un individuo. La condotta criminosa può realizzarsi secondo una molteplicità di forme idonee a produrre angoscia e paura nella vittima. A titolo esemplificativo, commette il reato di stalking chi segue ossessivamente sul luogo del lavoro la ex coniuge, ingerendo il lei un perdurante stato di ansia, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita (vedi: Trib. Milano, 31 marzo 2009); chi rivolge apprezzamenti mandando baci, invita la vittima a salire a bordo dell’auto ed indirizza sguardi insistenti e minacciosi (Cass. Pen. 12 gennaio 2010, n. 11945); chi rivolge molestie e ricatti verbalmente, per posta elettronica, per telefono o messaggio attraverso i social network (cfr. Cass. Pen., 16 luglio 2010, n. 32404; Trib. Napoli, 30 giugno 2009). Per tutte queste condotte risulta necessario che le minacce o le molestie siano reiterate. La reiterazione evoca non solo una pluralità di condotte, ma altresì il loro verificarsi in tempi e contesti differenti. 
Oltre alla reiterazione degli atti persecutori, ai fini della configurazione del reato è altresì necessaria la produzione di almeno uno degli eventi menzionati dalla norma, ovvero:
1) un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima, che trova espressione in quelle forme patologiche di stress o di alterazioni dell’equilibrio psicologico del soggetto passivo.
2) un fondato timore per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona legata alla vittima da una relazione affettiva, il quale può comportare (ma non è essenziale ai fini della configurazione del reato) il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa.

Lo stalker è punito con una reclusione da sei mesi a cinque anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. Durante il procedimento penale può essere applicata la misura cautelare a scopo coercitivo di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all’art. 282 ter c.p.p.

Avv. Tiziana Alfano

Fonte: Ministero della Giustizia,

mercoledì 14 ottobre 2015

Autunno: Tempo di Zuppe

Oramai si sa che per difendersi meglio dalle malattie tipiche della stagione invernale bisogna dare maggior importanza al tipo di alimenti che portiamo in tavola. 
Certamente è importante un’alimentazione bilanciata con tutti i nutrienti, ma con un occhio più attento ad alcune categorie di alimenti. 
La regola più importante se si vuole creare uno scudo alla aggressione dei virus, sta nel fare scorta di antiossidanti; è possibile trovarli soprattutto nelle verdure e nella frutta.
Tra i cibi da assumere quando si è ammalati, consiglio delle ottime zuppe di verdure, alimento antico e legato alla tradizione contadina, oggi rivalutato perché sano e leggero, raccomandato soprattutto nel caso delle malattie da raffreddamento perché si tratta di alimenti caldi e liquidi, fondamentali per alleviare la congestione nel caso di raffreddore.


Anche se considerata da molti antiquata, la zuppa dovrebbe fare parte del nostro menù, specialmente nella stagione fredda. Così piena di virtù che dà una mano a mantenere l’equilibrio nutrizionale e la salute. Tiene sotto controllo l’appetito, perché ricca di acqua e fibre, la zuppa riempie lo stomaco senza caricare di calorie. 100 g di Minestra di verdura apportano circa 51 calorie (61,7% carboidrati, 11,4% proteine, 27% grassi).

In più, data la sensazione di sazietà che essa offre, la zuppa è molto buona per diete e per l’equilibrio del metabolismo. Idrata il corpo: è una sorgente d’acqua: una zuppa contiene tra 85 e 90% di acqua. In più, contiene fibre vegetali che provengono dalle verdure, le quali sono meglio assimilate e migliorano la digestione. La zuppa è perfetta per la cena, idrata l’organismo in uno dei momenti chiave della giornata (non dobbiamo dimenticare che la sera, dopo che andiamo a dormire, il nostro corpo si rigenera).
Pulisce l' organismo. L'acqua in combinazione con le fibre dalla verdure, aiuta ad eliminare le tossine, a drenare i resti del cibo e purifica. Aiuta a mangiare più verdure, usandole con grande diversità, ed in una maniera più fresca.
Si mantiene il proprio equilibrio nutrizionale e si aiuta l’organismo a lottare contro le aggressioni giornaliere alle quali è esposto.
Permette il pieno con micronutrienti. Dato il modo di preparazione, le zuppe sono risorse molto ricche di minerali, che non si perdono, ma sono solubili e rimangono libere nel liquido. La zuppa contiene anche potassio in una quantità molto grande, magnesio, calcio, ferro, zinco, selenio, ma anche vitamine (la vitamina B e C per lo più).
E' consigliabile usare le verdure di colori diversi e mischiarle con prezzemolo, sedano, porro; se lessiamo la verdura, per esempio, non buttiamo via l´acqua di cottura ma utilizziamola per una minestra, che avrà anche proprietà rimineralizzanti, da evitare, invece gli altri tipi di cottura.
Se vuoi riempirti di vitalità, pensa solo alle verdure piene di vitamine, minerali e oligo-elementi contenuti nella zuppa!


In più è possibile rendere una zuppa un piatto unico grazie alla combinazione di cereali (farro), legumi (ceci) e verdure; pertanto diventa un pasto completo, composto da carboidrati complessi, proteine vegetali e fibre. Il piatto unico è il modo migliore per sfruttare la sinergia nutritiva tra cereali e legumi, che garantisce un ottimo apporto di proteine nobili. 
L'associazione cereali e legumi fornisce notevoli quantità di fibre, sali minerali, vitamine del gruppo B e sostanze antiossidanti e anticolesterolo. Ottima soluzione da consumare nelle giornate successive ai giorni di festa o in genere a quelli nei quali ci siamo concessi degli strappi alla regola.


Dott.ssa Guerrera Mariacarmela
Biologa Nutrizionista

Il difficile compito della famiglia: l’individualizzazione.

Uno dei sistemi più significativi nel quale ci si trova ad interagire è la famiglia.
La storia, il vissuto, l’atmosfera familiare che sperimentiamo, qualificano e, a volte, determinano l’esperienza di ogni componente. Tutto ciò che come figli abbiamo sperimentato nella vita in comune con i nostri familiari (attraverso messaggi detti e non detti, attraverso quei gesti, quelle modalità di comportamento), entra a far parte della nostra memoria, e va ad incidere profondamente nella strutturazione della nostra personalità. 
La famiglia può essere concepita come un sistema interiorizzato di relazioni, le cui funzioni psichiche sono articolate e si influenzano reciprocamente: pensieri, affetti ed azioni interagiscono. Il legame crea una relazione di reciprocità tra due o più persone, e fa intervenire meccanismi proiettivi e differenti forme di identificazione, che si intersecano a loro volta  (Hughes, 2007). 

La famiglia è come sistema auto-correttivo, dove si stabiliscono regole e proibizioni, ma se un membro della famiglia rompe una regola, gli altri si sentono subito attivati finchè costui si confermi di nuovo alla regola. Quanti di noi, all’interno della propria famiglia, hanno sentito la necessità di infrangere una regola; con fatica cerchiamo di scardinare delle regole troppe rigide per il nostro modo di essere e che impediscono alla nostra personalità di potersi esprimere liberamente, con molta fatica cerchiamo di difendere quello che stiamo per realizzare, ma immancabilmente il sistema famiglia si attiva affinchè tutto ritorni ad essere come prima, affinchè quelle regole vengano di nuovo seguite e rispettate. Non si può disobbedire a certe regole, e non si può essere “diversi”. 

Uno dei compiti più difficili per la famiglia, è proprio quello di sostenere e incoraggiare la crescita dei suoi membri, pur adeguandosi ad una società in continua transizione e pur cercando di combinare insieme sia il senso di appartenenza e sia il senso di differenzazione e individualità di ciscun membro. La famiglia, infatti, rappresenta il contesto relazionale privilegiato in cui viene favorito o ostacolato il processo di individuazione; processo fondamentale per il raggiungimento di una vita sufficientemente autonoma e libera. Come sostiene Bowen (1995), il processo di differenziazione implica diventare se stessi al di fuori del proprio Sé, progettare un percorso personale attraverso il proprio sistema interno di guida, invece di correggere il tiro in base alle esigenze degli altri; ma, in realtà, il processo di differenziazione viene percepito come un atto di slealtà e vissuto anche senso di colpa, tanto più forte è l'unità simbiotica della famiglia.
La differenzazione del sè, si riferisce alla misura in cui gli individui distinguono i processi emozionali e quelli intellettuali, e il loro grado di separazione dalla famiglia di origine. Individui altamente differenziati sono in grado di prendere decisioni e di fare problem solving senza rispondere a stimoli emozionali interni. Al contrario, una persona risulta scarsamente differenziata quando il suo funzionamento intellettuale è dominato da emozioni, e vi è confusione tra pensiero e sentimento. 


Dr.ssa Stefania Alfano
Psicologa-Psicoterapeuta



venerdì 2 ottobre 2015

I SETTE ELEMENTI DEL MOBBING


Il termine mobbing deriva dal verbo inglese “to mob”, che significa “assalire, molestare”, ed indica un comportamento violento ed aggressivo assunto da un soggetto o da un gruppo di soggetti nei confronti di altri.
Sebbene tale termine si applichi in contesti diversi, quali in quello familiare o scolastico, esso viene utilizzato dagli operatori giuridici nei soli rapporti di lavoro.
Nel nostro ordinamento non abbiamo una definizione legislativa del mobbing, ed a tale mancanza ha cercato di sopperire la giurisprudenza, offrendone un concetto alquanto indeterminato. Per mobbing deve intendersi quell’insieme di condotte di forte pressione psicologica ed, in alcuni casi, anche fisica, che datori di lavoro e colleghi possono porre in essere nei confronti di un singolo soggetto (cfr. C.d.S., sez. IV, 19.03.2013, n. 1609). Tali condotte si concretano in una serie di comportamenti a carattere persecutorio, siano essi illeciti o leciti se presi singolarmente,  posti in essere in modo sistematico e prolungato contro l’aggredito, nei confronti del quale tali condotte cagionano umiliazione ed angoscia. E’ necessario inoltre fornire la non facile prova del nesso eziologico tra la condotta vessatoria e l’evento lesivo, e la dimostrazione dell’elemento soggettivo (ex multis: Cass., sez lav. 11.06.2013, n.14643).

Attraverso tali condotte il mobber cerca di far lasciare il posto di lavoro alla vittima, e senz’altro a danneggiare la salute e la personalità del dipendente. Inoltre, la pressione psicologia non può non avere ripercussioni sul rendimento del dipendente, mettendone in discussione la sua professionalità.
Ultimamente, la giurisprudenza di legittimità, nell’intento di rendere chiara ed agevolmente riconoscibile la fattispecie, ha riconosciuto dei punti chiave, fissati da autorevole CTU, i quali se presenti contestualmente individuano il fenomeno del mobbing  (vedi: Cass. Civ., 15.05.2015, n. 10037). 
Tali elementi sono: 
l'ambiente, le aggressioni devono avvenire sul luogo del lavoro
la durata, non viene fissato un limite temporale, prevedendo solo che i comportamenti vessatori vengano posti in essere in maniera prolungata nel tempo
la frequenza, le azioni non devono essere isolate, ma sistematiche
il tipo di azioni ostili, quali, ad esempio, attacchi alla possibilità di comunicare, isolamento sistematico, cambiamenti delle mansioni lavorative, attacchi alla reputazione, violenze o minacce
il dislivello tra gli antagonisti, nel rapporto tra il mobber e la vittima, questa assume una posizione di inferiorità manifesta
l'andamento secondo fasi successive, il rapporto si sviluppa secondo fasi successive, attraverso le quali si giunge al momento conclusivo del pregiudizio dell’integrità psico-fisica dell’aggredito e dell’esclusione dal mondo del lavoro
l'intento persecutorio, il mobber attraverso la serie ripetuta di comportamenti aggressivi e violenti, svela l’intento unitario di sottoporre a continue molestie il dipendente.
Questi profili vanno accertati caso per caso al fine di verificare la sussistenza del mobbing, dal momento che esso può non configurarsi in alcune ipotesi, quali ad esempio, nelle ipotesi di attribuzioni di mansioni diverse al lavoratore quando queste non siano dequalificanti.

Dr.ssa Tiziana Alfano
Laurea in Giurisprudenza