venerdì 15 aprile 2016

IL DIRITTO COSTITUZIONALE DI RIFIUTARE LE CURE E LA RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO


Recentemente, il Tar Milano si è pronunciato sulla responsabilità della P.A. da attività illegittima, in relazione alla mancata esecuzione, da parte della Regione, della decisione del giudice di interrompere l'alimentazione forzata di un malato terminale in stato vegetativo.
Si è già avuto modo di parlare del diverso modo di inquadrare la disciplina dell’interruzione del procedimento di alimentazione artificiale, e delle diverse conseguenze giuridiche che ne derivano (vedi articolo QUESTIONI DI BIOETICA: IL CONSENSO INFORMATO E LO STATO VEGETATIVO C.D. PERSISTENTE). Brevemente, se si attribuisse alla nutrizione artificiale il valore di terapia, la sospensione dell’alimentazione e della idratazione troverebbe la sua tutela giuridica nell’art. 32 Cost., oltre che nel Codice di deontologia medica. In tal caso, l’idratazione ed alimentazione forzata configurerebbero come ipotesi di “accanimento terapeutico”, e, dunque, la sua sospensione sarebbe ammessa nel nostro ordinamento. Viceversa, se considerata come sostentamento vitale, la sospensione della nutrizione artificiale rientrerebbe in una forma di eutanasia, in quanto la morte del paziente sarebbe causata non da una volontaria interruzione del sostentamento, ma dall’omissione di una forma di sostegno, e come tale perseguibile penalmente. 
La sentenza in oggetto è la conclusione di una lunga vicenda processuale, all’interno della quale l’alimentazione artificiale viene riconosciuta come cura, e la sua interruzione come diritto assoluto di rifiutare le cure ad essa somministrate in qualunque fase del trattamento e per qualunque motivazione, sempre sul presupposto della sussistenza di specifici presupposti (cfr. Cass. Civ., I, 16 ottobre 2007, n. 21748, riferita proprio al caso de quo). Secondo tale orientamento, sussisterebbe un vero e proprio “diritto di staccare la spina”, inteso come diritto fondamentale di autodeterminazione in ordine alla libertà di scelta di non ricevere cure, oltre che della salute (vedi Cass. SS.UU, 22 dicembre 2015, n. 25767).

L’importanza di tale sentenza va ricondotta nell’aver esposto esaustivamente i contenuti che caratterizzano la responsabilità amministrativa da provvedimento illegittimo, distinguendola da quella civile extracontrattuale e contrattuale.
In primo luogo, il comportamento illecito deve essere inserito nell’ambito di un procedimento amministrativo. “L’amministrazione, in ossequio al principio di legalità, deve osservare predefinite regole, procedimentali e sostanziali, che scandiscono le modalità di svolgimento della sua azione” (cfr. sent. de qua).
In secondo luogo, le posizioni soggettive devono essere rappresentate dal potere pubblico da un lato, ed interesse legittimo (o nelle materie di giurisdizione esclusiva, diritto soggettivo) dall’altro.
Gli ulteriori elementi sono il nesso di causalità materiale e del danno ingiusto inteso come lesione alla posizione di interesse legittimo.

Una volta indicati i criteri caratterizzanti la responsabilità amministrativa da provvedimento illegittimo, il Tar verifica che nel caso in esame vi siano i presupposti per la sua configurazione quando la P.A. emani un provvedimento di diniego alla richiesta di “staccare la spina” (che, nel caso in esame, era supportata da precedente sentenza). Il Giudice amministrativo accoglie l'azione di risarcimento danni proposta dal genitore e tutore di una ragazza (che prima del decesso si trovava in stato di coma vegetativo) a titolo di danno iure hereditatis per lesione dei diritti fondamentali nonché a titolo di danno non patrimoniale da lesione di rapporto parentale. 

Fonte: Tar Lombardia - sede di Milano, Sez. III, n. 650 del 6 aprile 2016.


Avv. Tiziana Alfano
Avvocato

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