Che sia una questione di giustezza (e di opportunità), questo lo lasciamo alla valutazione del genitore. Sicuramente c’è da considerare che le foto di minori condivise con una platea indefinita (e spesso sconosciuta) di persone possono essere “ri-condivise” da altri.
Con l’utilizzo sempre più frequente dei social media, è bene iniziare a valutare anche i rischi legali connessi a tale pratica. In Francia è stata introdotta una nuova normativa che innalzata la tutela della privacy dei minori, e conseguentemente condanna il genitore che pubblica foto del proprio figlio con una sanzione che va dalla multa al provvedimento penale.
Questo ha portato un po’ di scompiglio nei piani alti dell’azienda Facebook, che, per tutelarsi, ha inserito un pop-up che, al momento antecedente alla pubblicazione della foto di minori, avvisa dei possibili rischi legali nei quali si può incorrere.
In Italia non è prevista una normativa “ad hoc”. È possibile, però, esaminare quali siano le normative in vigore applicabili alla pubblicazione di foto dei propri figli.
La legge n. 633 del 1941, recante le disposizioni sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, all’art. 96 introduce un divieto generale per l’esposizione, la riproduzione o il commercio del “ritratto” della persona senza il consenso della stessa.
Per il minore, però, vige la più conosciuta patria potestà (ora responsabilità genitoriale) per cui il genitore esercitando l’insieme dei diritti e dei doveri del figlio, tra i quali diritti rientrerebbe anche il diritto all’immagine di cui all’art. 10 c.c. (che disciplina la diversa ipotesi di abuso dell’immagine del figlio commesso da altri, e non dai genitori stessi), presta “in nome e per conto” del figlio il consenso alla pubblicazione della sua immagine.
Dunque, dal punto di vista legale è possibile pubblicare le foto dei propri figli minorenni (e fino a che restino tali). Quando diventerà maggiorenne, il genitore potrebbe essere oggetto di un’azione legale da parte del figlio, che finalmente potrà decidere cosa della sua vita debba restare privata. E sempre che nel frattempo non arrivi, come per la Francia, l’intervento del legislatore, che a questo punto sembrerebbe auspicabile.
Avv. Tiziana Alfano
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