martedì 31 maggio 2016

RISARCIMENTO DEL DANNO DA VACANZA ROVINATA.


L’estate sta arrivando e si pensa già ad organizzare le meritate vacanze. Possono però capitare degli inconvenienti che trasformano il viaggio in un incubo. Vediamo insieme come il nostro ordinamento disciplina la materia e quando si configura il danno.
L'art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) definisce il "danno da vacanza rovinata" come "un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta", a patto che l'inadempimento sia "di non scarsa importanza".
L’articolo fa riferimento alla concezione di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.,  nella sua accezione di danno biologico, morale ed esistenziale, in quanto ciò che viene risarcito è l’occasione perduta, è lo stress patito, il turbamento a seguito del danno causato.
Il danno patrimoniale, invece, consiste nella perdita economica subìta, come, ad esempio, la mancata partenza o ritardo dell’aereo che mi ha costretto a cambiare biglietto o soggiornare una notte in hotel; lo smarrimento dei bagagli, che hanno un valore economico e vanno risarciti; servizi alberghieri diversi da quelli previsti dal contratto.

La risarcibilità del danno da vacanza rovinata è, dunque, espressamente prevista dalla legge, con il d.lgs. 79/2011, mentre precedentemente trovava applicazione il mero art. 2059 c.c., il quale, riconoscendo la risarcibilità ai soli casi previsti dalla legge, quello da vacanza rovinata era ancorato all’art. 32 Cost. In definitiva, prima del 2011, era riconosciuta la risarcibilità di tale danno solo qualora questo avesse influito sul diritto di salute.




Di seguito, alcune recenti sentenze.
Trib. Milano Sez. XI, 25-02-2016
La risarcibilità del danno da vacanza rovinata è strettamente connesso, secondo il disposto di cui all'art. 47 del Decreto Legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, all'inadempimento ovvero all'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico sottoscritto e sempre che vi sia non scarsa importanza secondo la nozione di cui all'art. 1455 del Codice Civile. Ne consegue che alla richiesta di risoluzione del contratto potrà essere affiancata quella di risarcimento del danno connesso alla durata della vacanza, al tempo inutilmente trascorso e, in particolare, all'irripetibilità dell'occasione perduta.

Trib. Potenza, 26-01-2016
I danni non patrimoniali risarcibili non sono suddivisibili in sottocategorie (danno esistenziale,  danno alla vita di relazione,  danno da vacanza rovinata,  danno parentale) essendo, il danno non patrimoniale, unico, ai sensi dell'art. 2059 c.c. ed essendo risarcibile ove ricorrano determinate condizioni: la previsione di legge o la natura di diritto inviolabile della persona della posizione giuridica lesa. Alla luce di tali principi si rileva, quindi, che non può essere risarcito in sé il c.d.  danno esistenziale perché occorre rifuggire da sottocategorie di danni il cui rischio evidente è quello di determinare la proliferazione delle fattispecie risarcitorie e l'ingiustificata locupletazione in conseguenza di fatti non generatori di pregiudizi ma solo di tollerabili fastidi.

Cass. civ. Sez. III, 14-07-2015, n. 14662
Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall'istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime (precipitato, a propria volta, del dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 Cost.), e si traduce in un'operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso. (Rigetta, Trib. Lamezia Terme, 15/11/2011)

Trib. Salerno Sez. II, 26-11-2014
In tema di risarcimento dei danni, il danno non patrimoniale "da vacanza rovinata", quale pregiudizio conseguente alla lesione dell'interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato, come occasione di piacere e di riposo, è risarcibile, sebbene non vengano in rilievo lesioni dell'integrità psicofisica tutelate dall'art. 32 Cost. o diritti inviolabili della persona di rilevanza costituzionale, in quanto la risarcibilità di tale danno è espressamente prevista dalla legge, in particolare dal D.Lgs. n. 206/2005, cd. "Codice di consumo", oggi refluito, per la parte relativa ai servizi turistici, nel D.Lgs. n. 79/2011, il c.d. "Codice del Turismo".

Avv. Tiziana Alfano

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